AGGIORNAMENTO NORMATIVA SISMABONUS 2022

Novità anche per il sismabonus 2022. La recente legge di Bilancio ha infatti prorogato l'incentivo fino al 31 dicembre 2024. Ma di cosa si tratta esattamente? Vediamolo insieme.

Il sismabonus 2022 può essere richiesto per interventi che concernono l'adozione di misure antisismiche sugli edifici ed è rivolto sia ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires). 

La percentuale di detrazione e le regole per poter fruire del sismabonus 2022 sono diverse a seconda dell'anno in cui la spesa viene effettuata. Sono inoltre concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Sismabonus, la proroga

Anche il sismabonus è stato oggetto di proroga da parte della legge di Bilancio 2022. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2024. Grazie a questa agevolazione, i contribuenti che eseguono interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. 

La detrazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), può essere richiesta per le somme spese nel corso dell'anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. 

Ma come richiedere il sismabonus 2022? Per richiedere il sismabonus bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio.

In base al tipo di intervento effettuato all'interno dell'immobile è possibile accedere a diversi tipi di agevolazione: si va da una detrazione del 50% al 70%, fino a raggiunre il 75% e l'80%, percentuale che in alcuni casi arriva all'85%.

Si ricorda che con il decreto Anti Frode sono stati resi obbligatori anche per il sisambonus 2022 l'asseverazione e il visto di conformità.

Sismabonus demolizione e ricostruzione

Come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa.

Per poter beneficiare del sismabonus è dunque necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. 

Sismabonus, la scadenza

La nuova scadenza del sismabonus è fissata al 31 dicembre 2024. C'è dunque tempo fino alla fine del 2024 per beneficiare di questa agevolazione e ridurre il rischio sismico del proprio immobile.

Si ricorda che la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

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SCADNZA 31 DICEMBRE 2021 - BONUS RISTRUTTURAZIONI

Proroga fino al 31 dicembre 2021 anche per la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, nota anche come bonus casa o bonus ristrutturazioni.Si tratta di detrazioni pari al 50% delle spese, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Bonus facciate

Che cos'è

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A chi interessa

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Cos’è

I contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) una parte delle spese sostenute per i lavori. La detrazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto.

A chi interessa

L’agevolazione è rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Tra gli altri riguarda: i proprietari degli immobili oggetto dell’intervento; i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili; gli inquilini; il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016).

Quali vantaggi

I contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

AGGIORNAMENTO NORMATIVA SISMABONUS 2021

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Il decreto Rilancio[1], nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:

  • di recupero del patrimonio edilizio
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni[5], ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF
la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico - da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

 

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AGGIORNAMENTO NORMATIVA SISMABONUS 2019

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne. A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Rispetto alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma ha esteso i benefici agli immobili ubicati in zona sismica 3, ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della detrazione e ha incluso fra gli edifici a cui riferire l’agevolazione gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale. Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Inoltre, per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione. Infine, dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito. In questa guida sono indicate le informazioni utili per verificare quando, per gli interventi le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dal 1° gennaio 2017, è possibile usufruire del “Sisma bonus”. Per conoscere modalità e adempimenti per richiedere, invece, le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (tra i quali i lavori antisismici che non rientrano nel “sisma bonus”) si rinvia alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.
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Ristrutturazione fiscali: agevolazioni fiscali 2018

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. Dal 2018, tuttavia, la stessa legge di bilancio ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio. I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto. La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

SGRAVI FISCALI RISTRUTTURAZIONE

SGRAVI FISCALI RISTRUTTURAZIONE: NORD COSTRUZIONI S.R.L. TI CONSIGLIA, TI SEGUE, TI INFORMA. TUTTE LE INFORMAZIONI GENERALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.

 

Detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie: legge di bilancio 2018 - legge Nr 205 del 27 dicembre 2018.

 

CONDIZIONI RICHIESTE:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione: €96.000 per spese sostenute dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018.
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

SGRAVI FISCALI RISTRUTTURAZIONE: A CHI SPETTA.

La detrazione spetta nel caso di interventi di restauro così come di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

 

SGRAVI FISCALI RISTRUTTURAZIONE: BONUS MOBILI...

Oltre alle opere edili è possibile usufruire, con la pratica edilizia, del BONUS MOBILI, prorogato sino al 31 dicembre 2018.

Si tratta della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili su spesa massima di €10.000,00.

Per il periodo compreso tra lo 01 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2021.

 

SGRAVI FISCALI RISTRUTTURAZIONE: BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

LEGGE DI BILANCIO 2018 - legge n. 205 del 27 dicembre 2018

Con la legge di bilancio 2018 - legge n. 205 del 27 dicembre 2018 - è stata prorogata sino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi relativi l’efficientamento energetico.

In cosa consiste l’agevolazione: 

  • in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires;
  • è concessa se si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti;
  • è pari al 65% per spese sostenute dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018 per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,

il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti – finestre comprensive di infissi),

l'installazione di pannelli solari

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

La detrazione è applicata anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; le spese devono essere sostenute dal 01.gennaio 2018 al al 31 dicembre 2021.

La detrazione raggiunge:

il 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio,

il 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, su un importo complessivo di spesa massima di 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Dal 1° gennaio 2018 possono usufruire della detrazione gli istituti autonomi di case popolari.

BONUS CASA 2018 - TEMPISTICHE: dal 01.01.2019 il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall'art.16-bis, detrazione del 36% su spese sostenute sino ad €48.000,00 per ciascun immobile. 

 

AGEVOLALZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

Con la legge di bilancio 2018 - legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - è prorogata sino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi relativi l’efficientamento energetico. La detrazione interessa le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti – finestre comprensive di infissi), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione è applicata anche a spese documentate a carico del contribuente per interventi a parti comuni degli edifici condominiali o a tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; in questo caso, le spese devono essere sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.

La detrazione raggiunge il 70% per interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed il 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, su un importo complessivo di spesa massima di 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI: LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni  - ad esempio, perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi- nei successivi periodi d’imposta può beneficiare comunque della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.