La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni - ad esempio, perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi- nei successivi periodi d’imposta può beneficiare comunque della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.